EUCOOKIELAW_BANNER_TITLE

Apprendiamo dai media (TG3 regionale e Gazzetta del Mezzogiorno), che il 18/10/2019 è stato siglato l’Ipotesi di accordo, presso la Presidenza della Regione Puglia, tra la NETWORK CONTACT s.r.l. e le OO.SS. SLC/CGIL, FISTEL/CISL e UILCOM/UIL.

Tale accordo è stato comunicato con molta enfasi per aver evitato il licenziamento di oltre 400 lavoratrici/lavoratori. Ricordiamo che in pieno periodo feriale, con lettera del 2/8/2019, la Network Contact apriva le procedure di mobilità dichiarando un esubero di 310 F.T.E.

Un dubbio ci assale.

Sono reali questi esuberi? Oppure è il solito ricatto per ottenere finanziamenti pubblici e tagliare sui diritti e salari delle lavoratrici e lavoratori?

La Regione Puglia finanzierà con 4 Milioni €  la formazione dei lavoratori e lo sviluppo tecnologico della Network Contact.

I rappresentanti di CGIL, CISL e UIL, soddisfatti, siglano un accordo triennale, in vigore dal 1/11/2019, che sarà di lacrime è sangue per le lavoratrici e lavoratori. L’accordo prevede:

  • Riduzione permessi maturati.
  • Le festività, di cui all’art. 28 del CCNL TLC, del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno: Capodanno; Epifania , Lunedì di Pasqua, Assunzione di M.V. (15 agosto), Ognissanti (1°novembre), Immacolata Concezione 8 dicembre),Natale S. Stefano. Saranno retribuite senza maggiorazione. In deroga al CCNL TLC e alle Leggi vigenti.
  • Congelamento scatti di anzianità
  • Riduzione del 30% della Tredicesima mensilità.
  • L’azienda, per esigenze tecnico-organizzative , potrà richiedere fino a 3 ore “ volontarie “ di lavoro supplementare e/o straordinario per ciascuna settimana dell’anno , con un minimo garantito di 2 ore. Le ore non utilizzate andranno accantonate e, l’azienda, potrà  richiedere la prestazione al lavoratore in qualsiasi momento e periodo dell’anno nei limiti dei 12 mesi dalla firma dell’accordo. Per ogni ora utilizzata sarà riconosciuto un buono pasto cartaceo del valore di 2,5 € .

       La prestazione lavorativa deve essere retribuita con salario effettivo in busta paga. 

  • Dal 1 /1/2020 e per tutta la durata dell’accordo, NON SARA’ RICONOSCIUTO l’Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R ) pari a 260 € lordi ( importo annuo ) previsto dall’art. 56 del CCNL TLC.
  • In deroga all’art. 23 del CCNL TLC si estende da 12 a 24 mesi il periodo temporaneo di inquadramento di addetto al Call Center.

Infine , nessuna garanzia per le lavoratrici/lavoratori che dovessero migrare presso altra Azienda nel caso di subentro di appalto.

I COBAS invitano le lavoratrici e i lavoratori di NETWORK CONTACT a RIGETTARE L’ACCORDO!

I COBAS INVITANO A VOTARE NO NELLE ASSEMBLEE!

Molfetta, 22/10/2019

COBAS Telecomunicazioni