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comdata_controlloNella giornata dell’11 ottobre u.s. si è svolto a Milano, presso la sede di Assolombarda, il previsto incontro tra Azienda e coordinamento Rsu Comdata, unitamente alle segreterie nazionali Slc-CGIL, Fistel-CISL e Uilcom-UIL.

La convocazione nasceva dal proposito annunciato dall’Azienda di voler recepire le modifiche apportate dal Job Act all’art.4 comma 2 della Legge 300 in materia di controllo a distanza.

Premessa.

Il recepimento di dette modifiche è in questo momento argomento di confronto sui tavoli sindacali di tutto il settore delle TLC. Dopo una inziale discussione azienda per azienda (con accordi bocciati per esempio in Telecom, trattativa sospesa in Vodafone ecc ecc..), il tema è stato portato nell’alveo della trattativa per il rinnovo del CCNL allo scopo di provare a normare la questione a livello nazionale e non singola azienda per singola azienda con esiti differenti a seconda delle forze in campo. Scelta apparentemente corretta in linea di principio, ma che avrebbe avuto anche come conseguenza per nulla apprezzabile il fatto di togliere ogni potere di decisione ai lavoratori direttamente coinvolti trovandosi o un’intesa già firmata oppure la questione normata nel complesso del CCNL, che è da prendere o lasciare in toto.

Al tavolo nazionale non sono invece state ravvisate condizioni o interessi per raggiungere un’intesa e quindi la discussione è ritornata a livello delle singole aziende ed ecco che Comdata, al pari di altre aziende, ha convocato la controparte sindacale.

Lo schema che stanno adottando ai tavoli sindacali le aziende è pressoché uguale.

Fanno eccezione naturalmente Almaviva che con il pretesto di un mancato accordo sul controllo a distanza ha aperto procedure per massivi licenziamenti (su questo argomento potete reperire più informazioni alla pagina facebook dei lavoratori Almaviva Cobas Almaviva) e Telecom che con un atto di estrema arroganza ha dato disdetta di tutti gli integrativi esistenti e proposto alla compagine sindacale una sua nuova piattaforma che prevede tra i molti e pesanti arretramenti normativi ed economici, anche il controllo a distanza.

Questo è dunque il contesto generale nel quale anche noi Lavoratori di Comdata ci avviamo ad affrontare il tema del controllo a distanza.

Che il job act fosse una norma esecrabile che avrebbe determinato un peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro nel nostro paese era cosa risaputa, facilmente prevedibile nonché tristemente prevista.

Dopo l’emanazione dei decreti attuativi le aziende hanno iniziato a muoversi pretendendo ciò che la legge ha concesso loro.

Su che cosa sia ciò che la legge ha concesso loro la discussione è aperta e le interpretazioni sindacali e giuridiche divergono.

Cosa dice la Legge?

PRIMA

Art 4. Legge 300

Art. 4. Impianti audiovisivi.

  1. È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
  2. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti.

ORA

L’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è stato sostituito dal seguente (modifiche del d.lgs 151/2015 art.23):

Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo).

– 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi ANCHE la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

– 2. La disposizione di cui al comma 1 NON si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

– 3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili A TUTTI I FINI CONNESSI al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

I lavori si sono aperti con l’enunciazione da parte di Comdata di riscontrare la necessità di siglare accordo sindacale in merito al controllo a distanza che può essere effettuato da alcuni programmi attualmente in uso nelle proprie sedi.

In assenza di accordo sindacale, Comdata, al pari delle altre aziende delle TLC, ha affermato che, in base a quanto previsto dal comma 1 della disposizione di legge sopra citata, si recherà al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per ottenere l’autorizzazione che le occorre per utilizzare i programmi che le interessano.

La necessità di sottoscrivere un accordo sindacale riscontrata dall’Azienda è dovuta al fatto che tale Legge differenzia, nella interpretazione che l’Azienda da’ della Legge in questione, i cosiddetti “sistemi necessari” per lo svolgimento del lavoro e i “sistemi finalizzati al miglioramento del lavoro” o meglio al miglioramento della produttività.

Nella esposizione dell’Azienda gli strumenti di lavoro necessari, regolamentati dall’art.4 comma 2, e che pertanto non necessiterebbero di alcuna autorizzazione sono TED (ovvero la barra telefonica), CRM e C-Contact.

Gli strumenti di lavoro atti al miglioramento della produttività che sarebbero regolamentati dall’art. 4 comma 1 e necessiterebbero o di accordo sindacale o di un’autorizzazione specifica formulata dal Ministero del Lavoro sono, a detta dell’azienda, OAS e CC-Pulse.

Comdata ha affermato di essere interessata a sottoscrivere un accordo con le parti sociali unicamente per ottenere condivisione sul punto specifico e la costruzione di un sistema che consenta a tutti, lavoratori e sindacati, di vivere con serenità questa rilevazione, perché le disposizioni di legge, nelle affermazioni di Comdata e in questo momento di tutti i datori di lavoro nel settore delle TLC, consentirebbero di introdurre sistemi informatici volti alla rilevazione della produttività individuale anche in autonomia e quindi in assenza di accordo sindacale.

L’Azienda ha dichiarato di non volere questo dato per effettuare contestazioni disciplinari o per ridurre il numero dei dipendenti, affermando di essere disposta a scrivere queste dichiarazioni di intenti e di condotta nell’accordo che chiede alle parti sociali di sottoscrivere, al fine di introdurre questo controllo sul singolo.

LA NOSTRA POSIZIONE

Gli applicativi Oas e CCpulse sono già in uso e il primo è già normato da accordo sindacale (che prevede l’estrapolazione dei dati con un aggregato minimo di sei persone) proprio perché consente il controllo sulla prestazione del singolo, ma esso è già uno strumento volto al controllo della produzione del singolo. Non è uno strumento di lavoro dal quale derivi incidentalmente e come effetto collaterale il controllo della prestazione lavorativa.

Non si sarebbe infatti mai dovuto sottoscrivere un accordo su OAS, che aveva come unico obiettivo quello di controllare i lavoratori. Già allora si sarebbe dovuto dire che si era indisponibili a legittimare questo controllo, fare opposizione sindacale e andare in tribunale ad appurare se era controllo lecito o meno.

Per quanto riguarda CC-Pulse, esso è strumento di lavoro di alcune figure professionali (Team Leader per lo più) attraverso cui gli operatori telefonici vengono spostati da una coda telefonica all’altra a seconda delle proprie competenze.

Non è dunque uno strumento di lavoro necessario per svolgere la propria prestazione lavorativa e non è uno strumento di lavoro da cui derivi controllo a distanza attraverso automatici tracciamenti e reportistiche correlate.

E’ nuovamente un applicativo già in uso e a oggi non è normato. Esso è strumento di lavoro? Se fino ad oggi è stato utilizzato senza che fosse tecnicamente inevitabile il controllo a distanza sul singolo significa che può continuare ad essere usato come è sempre stato. Se si chiede di poter fare controllo sul singolo attraverso CC-Pulse siamo in un ambito diverso da quanto previsto dalla legge che parla di controllo a distanza che derivi incidentalmente da strumenti di lavoro necessari.

E’ diverso avere uno strumento di lavoro che per sua natura determina incidentalmente il controllo sul singolo rispetto al fatto di scegliere di abilitare uno strumento di lavoro al controllo sul singolo.

E’ su questo discrimine giuridico e di principio che si giocherà la partita.

Le Segreterie Nazionali presenti all’incontro hanno espresso forti dubbi sia sulla Legge, che a loro parere mostra ancora numerose lacune e contraddizioni, sia sull’accordo che eventualmente si dovrebbe firmare per regolamentare tali strumenti di lavoro. Seppure una sigla ha espresso la disponibilità per un confronto e una riflessione in merito, l’Azienda ha comunicato che stante la poca collaborazione non vede altra strada se non quella di procedere verso la consultazione presso il Ministero del Lavoro, Ministero che avendo legiferato sul tema, darà quasi certamente pareri positivi su questo tema.

E’ stata forte la sensazione che si trattasse di una decisione già presa e di una comunicazione ufficiale che faceva seguito sia a confronti informali precedenti nei quali le rispettive posizioni erano già state enunciate sia agli sviluppi del tavolo nazionale del rinnovo del CCNL.

Come organizzazione Cobas siamo disposti a ragionare su come migliorare ulteriormente il servizio offerto, ma non al prezzo di consentire il controllo sul singolo. Siamo fermamente convinti del fatto che un lavoratore non debba e non possa essere equiparato a uno strumento di lavoro. Infatti se è lecito per un datore di lavoro monitorare a distanza l’andamento di una macchina o di un software che utilizza per la produzione, è evidente che non può fare altrettanto con i singoli lavoratori proprio perché le persone NON sono macchine o programmi e NON possono essere trattati come tali. Il datore di lavoro è sicuramente legittimato a controllare e valutare il lavoro dei propri dipendenti, ma con strumenti alternativi e rispettosi della dignità umana. E questa non è solo una nostra affermazione di principio, ma è ciò che hanno stabilito numerosissimi pronunciamenti della Magistratura in conformità a quanto prevede la Costituzione.

Riteniamo pertanto che la ratifica fornita da un accordo sindacale che renderebbe oggettivi e leciti questi parametri di controllo e rilevazione sul singolo sarebbe unicamente un aggravante nei confronti del lavoratore e dunque auspichiamo che la posizione di indisponibilità a siglare accordi sul tema del controllo a distanza permanga compattamente tra tutti i soggetti sindacali perché un’eventuale autorizzazione sindacale a usare dati rilevati sul singolo, sarebbe un’autorizzazione snaturante e nociva del concetto stesso di Sindacato.

Durante l’incontro si è parlato inoltre del Premio di risultato, i cui dati sono stati già comunicati ai lavoratori con uno specifico comunicato da parte della commissione, e della situazione preoccupante in cui versano alcune delle 17 sedi italiane di Comdata. Queste sedi si identificano con Asti e Livorno dove il calo del lavoro è sfociato nella richiesta di FIS a rotazione per la prima e la continua e pressante richiesta di utilizzo di FERIE/ROL nella seconda. L’Azienda “rassicura” le parti sociali, e afferma che i commerciali dell’Azienda stanno lavorando al massimo per portare nuove attività e saturare come ore lavorative le sedi colpite da tale disagio.

In attesa di ulteriori sviluppi, rimaniamo a disposizione dei lavoratori.

“L’integrità mentale non ha alcun rapporto con la statistica.” Cit. 1984 – G. Orwell

COBAS Comdata