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Anche in questa tornata elettorale Vi Giriamo le indicazioni per la partecipazione ai SEGGI ELETTORALI per quei lavoratori e quelle lavoratrici che presteranno a vario titolo questo servizio in qualità di Scrutatori/Scrutatrici, Pres./Segr. di Seggio, Rappr. di Lista.

L’azienda NON RISPETTA LE NORME IN VIGORE, Riducendo il tempo dei permessi cui si ha diritto. Abbiamo provato a convincerla in tutti i modi ( non solo noi ma anche altre OO.SS.) Chi volesse far rispettare i propri diritti potrà quindi contattarci per il supporto legale. In subordine dovrà accettare l’indicazione Aziendale.

ESEMPIO:

Una Persona normalmente IMPIEGATA dal LUNEDI’ al VENERDI’

Sabato si presenta ai seggi (ha diritto al riposo compensativo) – Domenica svolge attività ai seggi (ha diritto al riposo compensativo) Lunedì dalle ore 00,00 fino all’ora X svolge operazioni di scrutinio (il Lunedì passato al seggio è considerato e retribuito come normale giornata lavorativa anche solo per un minuto)

Si rientra in servizio:

Se le operazioni al seggio si chiudono entro le 24,00 della Domenica, si rientra in servizio MERCOLEDI’ MATTINA presentando al datore di lavoro l’attestato di presenza al seggio. Se le operazioni al seggio si chiudono entro le 24,00 di LUNEDI’ si rientra in servizio GIOVEDI’ Mattina.

Una Persona normalmente IMPIEGATA dal LUNEDI’ al SABATO :

Sabato si presenta ai seggi (Giornata lavorativa normale in cui presta servizio al seggio elettorale) Domenica svolge attività di seggio (ha diritto al riposo compensativo) – Lunedì dalle ore 00,00 fino all’ora X svolge operazioni di scrutinio (il Lunedì passato al seggio è considerato e retribuito come normale giornata lavorativa anche solo per un minuto)

Si rientra in servizio:

Se le operazioni al seggio si chiudono entro le 24,00 di Domenica, si rientra in servizio MARTEDI’ MATTINA presentando al datore di lavoro l’attestato di presenza al seggio.

Se le operazioni al seggio si chiudono entro le 24,00 di LUNEDI’ si rientra in servizio MERCOLEDI’ mattina. 

I dispositivi di legge che regolano l’uso dei permessi elettorali sono :

Legge 29 gennaio 1992, n. 69 ; Legge 21 marzo 1990, n. 53 ; Art. 119, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

Art. 119, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i Rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. 2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa[*].

[*] In base all’art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69, il comma 2 dell’art. 119 va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali

Art. 11. LEGGE 21 marzo 1990, n. 53

  1. L’articolo 119 del testo unico n. 361 del 1957 e’ sostituito dal seguente:

“Art. 119. – 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonche’, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

  1. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attivita’ lavorativa”.

La Legge 29 gennaio 1992, n. 69 –     http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/13/092G0075/sg – non modifica le norme

COBAS Telecomunicazioni

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