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Di nuovo rinviata l’annosa questione dell’attestazione di presenza: è’ evidente che l’Azienda non ha alcuna voglia di sfidare il terreno legale, dove sa che sarà sconfitta.

Riportiamo per l’ennesima volta, quanto contenuto nel comunicato nazionale COBAS del  17/02/2016

Il tema del normale orario di lavoro è regolato dal d.lgs 66/2003:

L’art. 3 (Orario normale di lavoro), dispone che: «1. L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. 2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno».

Lo stesso decreto legislativo dispone alcune deroghe: in particolare l’art. 17, punto 5, prevede che «Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si applicano ai lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta: a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo; …»

Le deroghe riguardano l’art. 3, Orario normale di lavoro, l’art. 4, Durata massima dell’orario di lavoro, l’art. 5, Lavoro straordinario, l’art. 7, Riposo giornaliero l’art. 8, Pause, l’art. 12, Modalità di organizzazione del lavoro notturno e obblighi di comunicazione e l’art. 13, Durata del lavoro notturno.

In particolare la Nota a verbale dell’art. 26 del vigente CCNL telecomunicazioni dispone che «Le Parti, viste le disposizioni di cui all’ art. 17 comma 5 lett. a) del d.lgs. n. 66 del 2003, si danno reciprocamente atto che ai lavoratori inquadrati nei livelli 6° e 7°, in quanto personale con funzioni direttive, non spetta il compenso per le prestazioni eccedenti l’orario normale contrattuale. Restano salvi i trattamenti di miglior favore in essere».

Inoltre, nella nota a verbale, punto 2, alla lettera C) dell’accordo del 16 luglio del 2001, applicato al personale di Telecom Italia, è stato previsto che «L’Azienda completerà l’estensione della cd. “timbratura unica” ai dipendenti di 6° e 7° livello, in quanto personale con funzioni direttive, anche tenendo conto delle eventuali compatibilità gestionali».

Dalle norme citate si evince senza alcun dubbio, come confermato più volte dalla giurisprudenza di merito, che il personale inquadrato nel 6° e 7° livello non è tenuto al rispetto di un orario, giornaliero o settimanale, minimo o massimo, in considerazione che, per precisa previsione contrattuale, è individuato quale «personale con funzioni direttive», la cui prestazione lavorativa deve essere valutata sulla base dei risultati raggiunti e non in base alle ore di lavoro, giornaliere o settimanali, effettivamente effettuate.

Tantomeno è previsto per questo personale alcun obbligo di effettuare una pausa lavorativa determinata.

ALTRE INTERPRETAZIONI DA PARTE AZIENDALE, DA PARTE DEI RESPONSABILI, SONO FUORVIANTI E CONTRIBUISCONO SOLO A GENERARE UN CLIMA DI CONFUSIONE.

Se invece il personale, coinvolto dalle comunicazioni sulle timbrature, rinuncia coscientemente all’esercizio di un proprio diritto, eviti almeno di dire che …”L’ Azienda lo può fare”

COBAS TIM

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