EUCOOKIELAW_BANNER_TITLE

Telecom_lav_festCon la sentenza n. 16592/2015 dello scorso agosto la Corte di Cassazione ha affermato che il lavoro festivo non può essere imposto, ovvero che nessun datore di lavoro può obbligare un dipendente a prestare servizio in una giornata festiva. Le giornate festive sono indicate nell’art. 2 della Legge 260/49. Sono esclusi dalla disposizione il personale in servizio presso la Sanità Pubblica e Privata e i servizi di pubblica utilità.

Festività nazionali civili: 25 Aprile/Anniversario della liberazione; 1 maggio/Festa del Lavoro; 2 giugno/Fondazione della Repubblica

Festività nazionali religiose: 1 Gennaio, 6 Gennaio/Epifania; Pasquetta; 15 agosto/Assunzione della Beata Vergine; 1 Novembre/ Ognissanti; 8 dicembre/Immacolata Concezione; 25 dicembre/Natale; 26 dicembre/ S. Stefano

Festività locali: ricorrenza del Santo Patrono del comune in cui è situata l’unità produttiva

Tale sentenza ha confermato la giurisprudenza secondo cui ai lavoratori viene riconosciuto il “diritto soggettivo” di astenersi dal lavoro in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose (Cass. n. 4435/2004, Cass. n.9176/1997, Cass. n. 5712/1986).

E’ stato, tra l’altro, osservato che: il datore di lavoro non può scegliere deliberatamente di trasformare la giornata festiva in giornata lavorativa, ma che questo deve avvenire con l’accordo del lavoratore o della lavoratrice

PER TANTO COSA FARE ?

Se un lavoratore o una lavoratrice non ha intenzione di prestare servizio nelle giornate festive è sufficiente comunicarlo per tempo in forma scritta al proprio datore di lavoro e/o responsabile.

In relazione alla giornata lavorativa del .……. Vi comunico che ai sensi dell’art. 2 L. 260/49, così come ribadito dalle sentenze di cassazione n. 16592/2015, Cass. n. 4435/2004, Cass. n.9176/1997, Cass. n. 5712/1986, è mia intenzione non prestare servizio e ai sensi dell’art. 28 del CCNL. “

COBAS Telecomunicazioni