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La Corte di Cassazione (con le sentenze n. 16592/2015, n. 22482/2016, n. 27948/2017) ha affermato che il lavoro festivo non può essere imposto, ovvero che nessun datore di lavoro può obbligare un dipendente a prestare servizio in una giornata festiva. Le giornate festive sono indicate nell’art. 2 della Legge 260/49, tra le quali è risulta la giornata del 15 agosto (Assunzione della Beata Vergine). Ovviamente, sono esclusi dalla disposizione il personale in servizio presso la Sanità Pubblica e Privata e i servizi di pubblica utilità, e non è il nostro caso.

Inoltre, le succitate sentenze ribadiscono che, in caso di rifiuto legittimo alla prestazione festiva, non viene meno il diritto al trattamento retributivo per tale giornata, previsto sempre dalla L. 260/1949.

Detto questo, chi ha intenzione di godere del giusto riposo nella giornata del 15 agosto e passare un Ferragosto in famiglia, potrà farlo comunicando all’azienda la propria indisponibilità.

Di seguito una traccia della comunicazione da inviare all’azienda con un congruo preavviso.

“Il sottoscritto/a ……………………   Vs. dipendente con matr. …………………………in relazione alla giornata festiva del 15 agosto 2019, Vi comunico che ai sensi dell’art. 2 L. 260/49, è mia intenzione fruire del diritto ad astenersi dal lavoro festivo, così come ribadito dalle sentenze di cassazione n. 16592/2015, n. 22482/2016, n. 27948/2017. Pertanto vi comunico che non presterò servizio nella giornata festiva sopra indicata.”

Buone ferie a tutti!

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