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Per fare chiarezza rispetto a quanto un lavoratore possa e debba fare quando venga messo di fronte a determinate richieste da parte dell’Azienda. L’istituto delle ferie è normato da vari testi.

Decreto legislativo, testo aggiornato 08.04.2003 n° 66 , G.U. 14.04.2003, art. 10, e successive modifiche contenute nel Decreto legislativo 19.07.2004 n° 213 , G.U. 17.08.2004 .
Art. 10 Ferie annuali

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. (1)
  2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

CCNL TLC art. 31
comma 1. le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Nel fissare l’epoca sarà tenuto conto da parte dell’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dei lavoratori. Eventuali periodi di chiusure collettive formeranno oggetto di un esame congiunto a livello aziendale ovvero di unità organizzativa interessata con le rsu
comma 2. le ferie devono normalmente essere godute nel corso dell’anno di competenza. In ogni caso il periodo feriale deve essere goduto per un periodo non inferiore a due settimane consecutive su richiesta del lavoratore. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze produttive, potra’ essere concessa la fruizione dei residui di ferie entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di spettanza.
comma 4. in caso di eccezionali esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio, le eventuali ferie residue fino alle quattro settimane saranno fruite entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.

Da tutto ciò si deduce quanto segue:
ferie 2015: fruibili da ccnl comma 2 fino a febbraio 2016; in base al comma 4 fino al 30 giugno 2017
ferie 2016: fruibili da ccnl comma 2 fino a febbraio 2017; in base al comma 4 fino al 30 giugno 2018
ferie 2017: fruibili da ccnl comma 2 fino a febbraio 2018; in base al comma 4 fino al 30 giugno 2019

Fatta questa introduzione normativa veniamo a quanto sta accadendo negli ultimi mesi nella nostra Azienda e alla legittimità o meno di quanto viene richiesto: ovvero la fruizione di giorni di ferie extra pianificazione.
Per le ferie del 2015, vista la prossimità del limite massimo di legge per poterne usufruire, possiamo comprendere, pur non condividendo, che di fronte a un presunto calo di lavoro l’Azienda richieda di utilizzare le ferie arretrate riferite a tale anno.
I termini della questione possono tuttavia essere proprio e unicamente quelli della richiesta e non della imposizione. Una cosa è chiedere una collaborazione al dipendente, a fronte dell’annunciato calo nei volumi di attività (fermo restando che sarebbe opportuno conoscere dove le attività stiano andando a confluire), e utilizzare la strada della riduzione delle ore di lavoro erogate attraverso l’utilizzo di alcuni giorni di ferie e rol su base volontaria, come e’ accaduto nei mesi scorsi, altra cosa e’ OBBLIGARE I DIPENDENTI A UTILIZZARE I PROPRI RESIDUI, tramutando le ferie da mezzo per il recupero psicofisico del lavoratore a strumento di flessibilità aziendale. Ciò in considerazione anche del fatto che i residui di ferie sono in genere determinati dall’impossibilità di usufruire del periodo di ferie nel corso dell’anno di competenza a causa delle esigenze di servizio.

L’imposizione diventa poi ancor più inaccettabile per ciò che concerne il carico ferie del 2016.
Come illustrato dai riferimenti di legge di cui sopra, le ferie devono essere utilizzate per il riposo psico-fisico del lavoratore e devono avere carattere continuativo, su richiesta del lavoratore, e almeno due settimane devono essere usufruite nell’anno di competenza.

Il recupero psicofisico del lavoratore è profondamente incompatibile con l’attuale pretesa aziendale.

Sarebbe opportuno quindi che l’Azienda dichiarasse con chiarezza quali sono i suoi reali obiettivi, in considerazione del fatto che, generalmente, lo smaltimento dei residui di ferie e rol è propedeutico ad altre forme di riduzione delle ore complessivamente lavorate, quali ad esempio la cassa integrazione.
Resta il fatto che, qualora l’Azienda abbia l’esigenza di chiusure collettive, queste dovrebbero essere oggetto di un confronto con le RSU, secondo quanto riportato dal CCNL.

Con molto rammarico, ma assolutamente non stupiti, abbiamo invece letto che la RSU ha di fatto accettato tale scelta aziendale avallandola e mettendosi a posto la coscienza grazie a qualche misero paletto. Si sono naturalmente guardati bene dal sottoscrivere un simile accordo, ma ci hanno tenuto a comunicare ai lavoratori quanto condiviso con l’azienda in merito alle loro ferie invece di difendere un istituto fondamentale quale le ferie e pretendendo di avere risposte certe sulla situazione della commessa Tim e sugli impatti che essa sta determinando in tutte le sedi Comdata nelle quali è presente.

In assenza di un quadro chiaro tutto ciò è a nostro parere un abuso che doveva e deve essere respinto.

Cobas Comdata Ivrea